Art. 6.
(Elenco dei soggetti ammessi allo svolgimento delle verifiche e delle ispezioni).

      1. Al fine di accelerare lo svolgimento del programma di cui all'articolo 4 e in modo da completarlo entro dodici mesi dalla sua approvazione, nonché di integrare le risorse degli istituti incaricati del controllo e della supervisione, è istituito l'elenco dei soggetti ausiliari ammessi allo svolgimento delle verifiche e delle ispezioni di cui alla presente legge.
      2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 soggetti privati ed aziende che risultino in possesso dei requisiti e delle competenze conformi allo svolgimento dei compiti ispettivi ad essi attribuiti ai sensi della presente legge.
      3. L'ISPESL, previa raccolta e catalogazione delle domande inoltrate al riguardo, provvede alla verifica dei requisiti

 

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e delle competenze richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.